Strutture private accreditate convenzionate
Totale 173 elementi
| Titolo | Content | Indirizzo | Telefono | Tipologia sede | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa di Cura Villa Berica | Direttore sanitario: Dr. Domenico Scibetta Sito web: www.ghcspa.com/villaberica Branche specialistiche accreditate: laboratorio analisi, ortopedia, cardiologia, oculistica, ostetricia e ginecologia, diagnostica per immagini, otorinolaringoiatria, malattie endocrine/diabetologia, neurologia, dermatologia, chirurgia generale Prestazioni di ricovero in convezione | Vicenza - via Capparozzo 10 | vedi sito web | Strutture di assistenza ambulatoriale|Strutture di assistenza ospedaliera | |
| Casa di Cura Eretenia | Direttore sanitario: Dr. Edoardo Vanzetto Sito web: www.eretenia.com Branche specialistiche accreditate: laboratorio analisi, cardiologia, chirurgia generale, oculistica, ortopedia, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, urologia, medicina fisica e riabilitazione, gastroenterologia, diagnostica per immagini Prestazioni di ricovero in convenzione | viale Eretenio 12 - 36100 Vicenza | vedi sito web | Strutture di assistenza ambulatoriale|Strutture di assistenza ospedaliera | |
| Centro Diurno "Casa Bianca" - Cooperativa Sociale Casa Bianca | Sito web: www.casabiancasociale.it | Noventa Vicentina - via Fontana 46 | 0444760450|0444755744 | Strutture dell'area salute mentale |
Totale 173 elementi
Dlgs 33/2013 – Articolo 41, comma 4 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
4. È pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
