Registrazione per Segnalazione Certificata inizio, modifica o chiusura di attività che produca, lavori, trasformi, distribuisca o somministri alimenti (anche in forma ambulante)
La notifica ai fini della registrazione deve essere presentata solamente in occasione delle seguenti operazioni:
- avvio dell’attività
- subingresso
- modifica della tipologia di attività
- cessazione o sospensione temporanea dell’attività
- cambio legale rappresentante, trasferimento sede legale, variazione denominazione o ragione sociale
- aggiornamento periodo di svolgimento di attività di ristorazione pubblica in manifestazione temporanea ripetitiva.
Non deve essere presentata la notifica SCIA per comunicazioni di:
- modifiche strutturali o impiantistiche di uno stabilimento già registrato, purché dalle stesse non derivi cambio di tipologia dell’attività svolta;
- il/i mezzo/i di trasporto di alimenti gestito/i nell’ambito dell’autocontrollo aziendale, compresa l’azienda agricola, il cui ricovero è ubicato nei pressi dello stabilimento/azienda, quando l’attività di trasporto è funzionale all’attività condotta in stabilimento/azienda già registrato/riconosciuto;
- attività non di impresa, non aperte al pubblico, di preparazione di pasti e somministrazione all’interno di strutture quali comunità religiose, case famiglia e strutture di accoglienza il cui accesso è controllato, interdetto agli esterni e chi usufruisce dei pasti è chiaramente identificato;
- laboratori degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti culinari;
- eventi temporanei ripetitivi, ma non occasionali (es. centri ricreativi, soggiorni estivi, sagra con cucina e/o somministrazione) in questi casi si deve presentare la notifica mediante SCIA solo alla prima edizione dell’evento, se rimangono invariati l’operatore responsabile, le tipologie di attività e i locali di svolgimento. Le date delle successive edizioni dovranno essere comunque obbligatoriamente comunicate al Comune in ottemperanza a normative di altro settore.
Ulteriori indicazioni o gestione di casi particolari, sono descritte nella Delibera della Giunta Regionale n. 394 del 31 marzo 2020.
Regolamenti CE 178/2002, 852/2004, 882/2004; D.p.r. 160/2010; D.Lgs. 222/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Maggiori informazioni disponibili nelle informative presenti in fondo a questa pagina.
Fascia di popolazione a cui si rivolge
Aziende che producono, trasformano, trasportano e somministrano alimenti anche in forma ambulante, temporanea e tramite distributori automatici.
Costo
In base al tariffario regionale la SCIA comporta i seguenti costi (D. Lgs. 32/2021):
- Avvio nuova attività: per le attività al dettaglio (cioè con vendita diretta al consumatore finale) e per le attività “non al dettaglio” (cioè che non vendono al consumatore finale ma a terzi): 20,00 euro.
- Modifiche attività o variazioni societarie: cambio ragione sociale, subentro in attività esistente, aggiornamento per modifica o integrazione della tipologia di attività: 20,00 euro.
Sono esonerate dal pagamento:
- SCIA per comunicazioni di cambio del solo legale rappresentante;
- SCIA per comunicazioni di aggiornamento periodo di svolgimento di attività di ristorazione pubblica in manifestazione temporanea ripetitiva;
- SCIA per comunicazioni di chiusura attività.
- SCIA presentate dagli Enti Pubblici.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la registrazione o l’aggiornamento nell’anagrafe regionale delle imprese che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, somministrazione o vendita di prodotti alimentari deve essere presentata esclusivamente tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede lo stabilimento o l’attività, utilizzando la piattaforma digitale dedicata.
Saranno dichiarate inammissibili le notifiche presentate dagli Operatori del Settore Alimentare (OSA) con modalità diverse da quelle sopra indicate, ad esempio: consegna a mano, invio via fax, utilizzo dei moduli “B1” o “B2”, oppure trasmissione di documentazione non prevista.
Per la SCIA non è previsto un provvedimento espresso da parte della Pubblica Amministrazione. La ricevuta di trasmissione telematica rilasciata dal SUAP costituisce infatti titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività.
Di conseguenza, l’attestato di registrazione non viene più emesso né trasmesso. La ricevuta (generata e inviata automaticamente dal Portale SUAP tramite web browser, dal gestore di posta elettronica certificata al momento della consegna al SUAP del Comune competente, oppure dalla AULSS nei casi previsti) deve essere conservata dall’Operatore del Settore Alimentare ed esibita agli organi di controllo come prova dell’avvenuta notifica.
| Documento | Azioni |
|---|---|
| Chiarimenti su registrazione (art. 6 Reg. CE 852/2004) per l'attività di commercio al dettaglio di prodotti trasformati da parte di aziende agricole | Scarica |
| Fac-simile_SUAP_SCIA_NotificaSanitaria_aggiornato_4_aprile_2024-1 | Scarica |
| Nota Regionale Veneto aggiornamento SUAP DGRV 394 del 31 Marzo 2020 | Scarica |
| Pagamento Notifica Sanitaria SUAP SCIA | Scarica |
| pagoPA - MyPay - Istruzioni per gli operatori (a cura UOC Contabilità e Bilancio) | Scarica |
| Regione Veneto GDR N 394 | Scarica |
| Scheda Percorsi SUAP | Scarica |
