Gli stabilimenti elencati in tabella A a(llegato 2, sezione 6, tabella A, DLgs 32/2021) che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e dal quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella sono tenuti a versare una tariffa forfettaria annuale destinata a coprire i costi dei controlli ufficiali effettuati dall’Azienda ULSS.
Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) applica le tariffe forfettarie annue previste dalla normativa nazionale (differenziate in tre fasce di rischio) per finanziare i controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare effettuati sugli stabilimenti del settore alimentare. L'Azienda ULSS applica la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all’anno in corso, maggiorata dello 0,5 per cento (art. 8 c. 4), ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.
Per consentire all’Azienda ULSS di determinare la tariffa applicabile, gli operatori interessati devono trasmettere nel mese di gennaio di ogni anno un’autodichiarazione (allegato B DLgs 32/2021) con le informazioni relative alle attività svolte nello stabilimento.
Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A (art. 6, c. 10). L’autodichiarazione non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry di cui all’art. 6, c. 10 del decreto.
Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie annue, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (art. 6, c. 10).
È assoggettato alle tariffe di cui all’art. 6, c. 6 del decreto, lo stabilimento di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A che ha iniziato una o più attività di cui alla medesima sezione in data antecedente al 1° luglio dell’anno precedente (per l’anno 2022 l’anno di riferimento è il 2021) a quello in cui l’operatore trasmette l’autodichiarazione di cui all’allegato 4, modulo 6 del decreto (Allegato B).
Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del decreto, tutti gli operatori di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell’autodichiarazione con l’esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell’allegato 2.
In caso di omessa trasmissione dell’autodichiarazione e di omesso pagamento della tariffa forfettaria annua da parte dell’operatore, l’Azienda ULSS applica i provvedimenti di cui all’art. 17 del decreto. In particolare, in caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, da parte dell’operatore delle attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, l’Azienda ULSS applica, per ogni anno di riferimento, in cui non è stata pagata, la tariffa forfettaria annua dovuta di cui alla medesima sezione (art. 17, c. 2).
Normativa
In data 28 marzo 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. 02 febbraio 2021, n. 32 (di seguito decreto) in sostituzione del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194 le cui disposizioni e tariffe di competenza delle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021. Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.
Le Autorità Competenti, tra le quali le Aziende AULSS, applicano e riscuotono (art. 1, c. 2) dagli operatori dei settori interessati (art. 1, c. 3) le tariffe previste dal decreto. Tali tariffe non si applicano (art. 1, c. 6) agli enti del terzo settore di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1.
Le tariffe forfettarie annue sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale (art. 6, c. 8) e, nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, l’Azienda ULSS applica un’unica tariffa corrispondente a quella dell’attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento dall’Azienda ULSS (art. 6, c. 9).
Si ricorda che dal 1 gennaio 2022 le disposizioni e le tariffe di cui al D.Lgs n. 194/2008 non sono più applicate e sono sostituite dalle disposizioni e dalle tariffe di competenza delle AULSS previste dal D.Lgs n. 32/2021.