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Bonifica di materiali contenente amianto - Distretto Est e Distretto Ovest

Responsabile dell’Istruttoria e Servizio che adotta il provvedimento finaleServizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL)

Potere sostitutivo in caso di inerzia: Dott. Stefano Ferrarini

Responsabile del procedimento: il nome del responsabile è indicato di volta in volta nella documentazione relativa allo specifico procedimento.

L’amianto è un minerale a struttura fibrosa con elevate  caratteristiche di isolamento termico, acustico e di resistenza ad  agenti chimici e fisici. Per queste sue proprietà, ha avuto in passato un vasto utilizzo.

L’amianto è risultato essere pericoloso per la salute a causa delle fibre di cui è costituito e che possono essere inalate.

La legge 257/92 ha vietato in Italia, la produzione, il commercio, l’estrazione e l’importazione di amianto e dei prodotti che lo  contengono.

Attualmente l’esposizione professionale a polveri di amianto consegue agli interventi di bonifica dei materiali che lo contengono e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti è disciplinata dalla normativa indicata di seguito.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 titolo IX capo III prevede che i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possano essere effettuati solo da ditte specializzate, il cui datore di lavoro, almeno 30 giorni prima dell’inizio di tali lavori, predispone un Piano di lavoro che invia allo SPISAL territorialmente competente.

Modalità di accesso

Il datore di lavoro di una ditta che intende eseguire lavori di demolizione o rimozione di amianto, predispone un piano di lavoro che invia allo SPISAL territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell’inizio di tali lavori.

La documentazione può essere inviata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Servizio.

Termini di conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude entro 30 giorni.

Può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione

Normativa

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 titolo IX capo III: prevede che i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possano essere effettuati solo da ditte specializzate, il cui datore di lavoro, almeno 30 giorni prima dell’inizio di tali lavori, predispone un Piano di lavoro che invia allo SPISAL territorialmente competente; – Circolare 25 gennaio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: definisce le condizioni di “Esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81″ che esonerano il datore di lavoro dagli obblighi della “notifica”, del “piano di lavoro”, della “sorveglianza sanitaria” e della “registrazione di esposizione”; – D.G.R. n. 265 del 15 marzo 2011: “linee interpretative della Regione Veneto per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione ad amianto” finalizzate ad orientare correttamente le ditte interessate negli adempimenti richiesti e ad omogeneizzare nel territorio di competenza le modalità di valutazione dei Piani.

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Servizio Di Prevenzione, Igiene E Sicurezza Negli Ambienti Di Lavoro (spisal)Vai
Data di pubblicazione: 15 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026 17:15

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