Per poter esportare alimenti, mangimi e sottoprodotti di origine animale, i produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori. Tali garanzie sono stabilite dal Paese importatore sulla base delle proprie normative sanitarie nazionali e dovrebbero rispettare le regole internazionali fissate dagli Standards Setting Bodies (OIE e FAO). La definizione delle garanzie sanitarie da rispettare avviene quasi sempre al termine di una negoziazione tra le parti (Autorità veterinarie/sanitarie del Paese importatore e Autorità veterinarie/sanitarie del Paese esportatore). In alcuni casi, il certificato è imposto dal Paese importatore.
Le certificazioni possono essere sottoscritte solo dal veterinario ufficiale dell’ Azienda sanitaria locale competente per territorio che deve procedere nel rispetto del Decreto del Ministero della Sanità 19 giugno 2000 n. 303 e delle linee guida operative per l’attività di certificazione per l’esportazione di animali e prodotti verso paesi terzi da parte delle autorità competenti del Ministero della Salute.
Costo
Prevista tariffazione su base oraria maggiorata del 30% per richieste urgenti (prestazione entro le 24 ore dalla richiesta).
Normativa
Regolamento CE 178/2002, 882/2004, 854/2004, 183/2005, 1069/2009, 142/2011, DGRV 140/2008, DGRV 292/2007; Linee Guida Operative per l’attività di certificazione per l’esportazione di animali e prodotti verso paesi terzi da parte delle autorità competenti (nota del Ministero della Salute 46272P del 5/12/2016).