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Regole sull'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale ottenuti dal latte (siero di latte e altri sottoprodotti del latte)

A norma del Regolamento (CE) 1069/2009

I sottoprodotti di origine animale ottenuti dal latte (di seguito “Prodotti”) devono essere sottoposti, presso un impianto di trasformazione, a un trattamento di sterilizzazione o UHT o HTST, secondo le indicazioni dell’allegato X, capo II sezione 4, parte I del Reg. (UE) 142/2011. L'impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (CE) 1069/2009.

Latte, prodotti a base di latte o derivati dal latte ai quali si applica la definizione di materiale di categoria 3 possono non essere trasformati per l'utilizzo per la sola alimentazione animale (Regolamento (UE) 142/2011 allegato X, capo II, sezione 4).

Per poter utilizzare tali prodotti non trasformati:

  • gli impianti di produzione (caseifici), devono:

    • essere Censiti (Allegato 1 + Allegato 1.A)

    • essere Registrati (Allegato 2 + Allegato 3)

    • garantire la tracciabilità dei “Prodotti”

  • gli allevamenti, devono:

    • chiedere e ottenere il nulla osta (Allegato 4)

    • garantire la tracciabilità dei prodotti

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