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Protezione dei polli allevati per la produzione di carne

Le norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne sono stabilite dal Decreto Lgs. 27 settembre 2010, n.181 e si applicano esclusivamente alla specie Gallus gallus (pollo da carne).

I requisiti da rispettare dipendono dalla densità di allevamento:

  • tra i 33 e fino ai 39 kg pv/mq: devono rispettare le disposizioni previste dagli allegati I e II;
  • tra i 39 e fino ai 42 kg pv/mq: devono rispettare le disposizioni previste dagli allegati I, II e V.

 

Le ditte che intendono allevare in deroga e cioè con densità superiori ai 33 kg/mq devono presentare una Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove si trova l’allevamento. Il SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario, che effettua le previste verifiche e:

  • in caso di esito favorevole, provvede a registrare la Ditta nel Sistema Informativo Regionale;
  • in caso di carenza dei requisiti, vieta la prosecuzione dell’attività e ordina la rimozione degli eventuali effetti dannosi;
  • in caso l’attività possa essere conformata alla normativa vigente, dispone la sospensione dell’attività e l’adozione delle misure necessarie per l’adeguamento.

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