Produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio Sottoprodotti di origine animale (SOA)
I Regolamenti (CE) 1069/2009 e (CE) 142/2011 stabiliscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA).
La D.G.R. n. 1530 del 28 agosto 2013, recepisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali che definisce le Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
Gli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento (CE) 1069/2009 dettagliano e suddividono i SOA in tre categorie: 1, 2 e 3, secondo il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali.
Fascia di popolazione a cui si rivolge
Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) o di prodotti derivati devono essere registrate o riconosciute.
Non devono essere registrate o riconosciute le attività che generano sottoprodotti e che sono già riconosciute o registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004.
Modalità di accesso
Registrazione
La registrazione è prevista per le attività elencate nel punto A) (primo riquadro) della Tabella 1 allegata.
Per registrarsi le Ditte devono presentare una domanda attraverso il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune sede dell’impianto.
ll SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario:
- verifica la congruità e la completezza della documentazione presentata;
- inoltra la richiesta di registrazione alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto – la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto assegna alla Ditta un numero ufficiale di identificazione e la inserisce nell’elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I.);
- provvede a registrare la Ditta nel Sistema Informativo Regionale;
- notifica alla Ditta, attraverso il SUAP, il numero ufficiale di identificazione.
Riconoscimento
Il riconoscimento è previsto per le attività elencate nel punto B) (secondo riquadro) della Tabella 1 allegata.
Per ottenere il Riconoscimento le Ditte devono presentare una domanda attraverso il SUAP (Sportello Unico attività Produttive) del Comune sede dell’impianto.
l SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario:
- verifica la congruità e la completezza della documentazione presentata
- provvede a registrare la Comunicazione dell’automezzo/contenitore nel Sistema Informativo Regionale
- comunica alla Ditta, attraverso il SUAP, le caratteristiche e le indicazioni che devono essere riportate sulla targhetta inamovibile identificativa dell’automezzo/contenitore e sulla targa di colore nero, giallo o verde, a seconda del SOA o prodotto derivato trasportato, che devono essere apposte sugli automezzi/contenitori utilizzati.
Comunicazione di variazione di Riconoscimento/Registrazione
Le variazioni anagrafiche, impiantistiche, produttive o strutturali, le richieste di revoca registrazione/riconoscimento, le cessazione di attività, vanno comunicate attraverso il SUAP del Comune sede dell’impianto.
