Morte di un animale da compagnia
La D.G.R. n. 272 del 06 febbraio 2007 definisce l’animale d’affezione o da compagnia come “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite “non convenzionali”, come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità”.
Cani, gatti e altri animali da compagnia diversi dagli equidi
I cani, gatti e altri animali da compagnia che muoiono, con esclusione di quelli provenienti dai circuiti commerciali (canili e/o rifugi per cani), possono essere:
- sotterrati in terreni privati o in aree attrezzate allo scopo (cimiteri per animali) con l’attenzione che il sotterramento sia effettuato in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi. Occorre, a seconda delle zone, valutare la profondità della falda freatica, le dimensioni e la profondità della fossa in rapporto alla mole dell’animale morto e la distanza della stessa dai confini di proprietà. E’ opportuno sentire al riguardo l’Ufficio Tecnico del Comune
- smaltiti tramite ditta autorizzata che provvederà al trattamento controllato delle spoglie (si può cercare in internet “cremazione animali Vicenza” e vengono proposte alcune ditte autorizzate che operano anche nel territorio della provincia
- se offre questo servizio, lasciati al medico veterinario che li ha in cura, che provvederà a smaltirli attraverso ditte autorizzate al trattamento delle spoglie
- smaltiti in una discarica autorizzata previo trattamento.
Equidi
Gli equidi di privati che muoiono possono essere:
- smaltiti tramite ditta autorizzata che provvederà al trattamento controllato delle spoglie
- smaltiti in una discarica autorizzata previo trattamento
- sotterrati in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo – a tal fine occorre:
- l’autorizzazione al sotterramento dell’Autorità sanitaria locale (Sindaco), sentito il parere del Servizio Veterinario dell’ULSS;
- il certificato di un veterinario che attesti la causa di morte dell’animale;
- copia della denuncia di morte (fac-simile allegato) presentata alle organizzazioni nazionali preposte all’identificazione degli equidi, al rilascio del passaporto ed all’inserimento di dati nella BDE (UNIRE, APA …).
| Documento | Azioni |
|---|---|
| Denuncia di morte o smarrimento o furto di un equide (cavallo, asino) | Scarica |
