Coloro che per motivi di lavoro (lavoratori distaccati) o per motivi di studio in quanto titolari di Borse di studio presso Università estere si recano nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea, con i quali non vigono Accordi Bilaterali, possono usufruire dell’assistenza sanitaria in forma indiretta previa richiesta dell’attestato ex art. 15 del DPR 618 del 31/7/80. La durata dell’attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all’estero.
Se il lavoratore distaccato o lo studente si reca in un Paese con il quale è in vigore un Accordo Bilaterale (Australia, Brasile, Capo Verde, Paesi ex Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia) ha diritto al rilascio dell’attestato per l’assistenza sanitaria così come previsto dagli Accordi Bilaterali.
Fascia di popolazione a cui si rivolge
Cittadini che si recano in un Paese extraeuropeo per lavoro distaccato o motivi di studio.
Modalità di accesso
Quando vige un accordo bilaterale
Il modello che attesta la convenzione tra Italia e il paese di temporaneo soggiorno, va compilato e sottoscritto dall’interessato e presentato allo sportello Distrettuale presso le sedi sotto indicate.
Quando non vige un accordo bilaterale
Il modello DPR 618, compilato e sottoscritto dal datore di lavoro, compilato e sottoscritto dallo studente allegando nota di assegnazione della borsa di studio redatta dall’Università indicante destinazione e periodo, viene inoltrato per la firma di convalida al Protocollo generale dell’Azienda.
Documenti necessari per la prenotazione: Tessera sanitaria regionale (cartoncino), Tessera sanitaria europea (TEAM).
Costo
Non dovuto.