Esenzione per persone sordomute - Distretto Est e Distretto Ovest
È un’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a favore di persone sordomute (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata) – ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 – (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99).
Il codice di esenzione è il 3S1 e dà diritto all’esenzione ticket su tutte le prestazioni specialistiche e sulla quota fissa sui farmaci di fascia A. Il codice può essere utilizzato sia dal Medico di Medicina Generale sia dallo specialista.
Fascia di popolazione a cui si rivolge
Persone sordomute (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata).
Modalità di accesso
L’attestato di tale esenzione ticket viene inviato al domicilio dell’interessato unitamente al verbale della Commissione di Invalidità.
In caso non venisse recapitato l’interessato dovrà richiederlo allo sportello amministrativo distrettuale presentando il verbale di invalidità.
Documenti necessari per la prenotazione: Tessera sanitaria regionale (cartoncino), Tessera sanitaria europea (TEAM).
Normativa
Art. 6 co. 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 – (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99).
