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Esenzione per persone non vedenti - Distretto Est e Distretto Ovest

È un esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a favore di persone cieche assolute o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi – con eventuale correzione – riconosciuti dall’apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili.

Si tratta di un ‘esenzione totale che riguarda sia la spesa per prestazioni specialistiche sia la spesa farmaceutica (esenzione dalla quota fissa sui farmaci di fascia A).

Il codice di esenzione è 3N1 e può essere utilizzato sia dal Medico di Medicina Generale (o pediatra) sia dallo specialista.

Fascia di popolazione a cui si rivolge

Persone cieche assolute o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi – con eventuale correzione – riconosciuti dall’apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili.

Modalità di accesso

L’attestato di esenzione viene inviato al domicilio dell’interessato unitamente al verbale della Commissione di Invalidità.

Nel caso in cui l’attestato non venisse recapitato l’interessato potrà recarsi allo sportello amministrativo distrettuale presentando il verbale di invalidità.

Normativa

D.M. 01.02.1991 – ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99.

Data di pubblicazione: 16 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2026 15:13

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