Esenzione per invalidità civile
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È un esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a favore di persone cieche assolute o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi – con eventuale correzione – riconosciuti dall’apposita Commissione Invalidi Ciechi Civilie e di persone sordomute (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata)
Si tratta di un ‘esenzione totale che riguarda sia la spesa per prestazioni specialistiche sia la spesa farmaceutica (esenzione dalla quota fissa sui farmaci di fascia A).
Il codice di esenzione è 3N1 (ciechi) e 3S1 (sordomuti) e può essere utilizzato sia dal Medico di Medicina Generale (o pediatra) sia dallo specialista.
Modalità di accesso
L’attestato di tale esenzione ticket viene inviato al domicilio dell’interessato unitamente al verbale della Commissione di Invalidità.
In caso non venisse recapitato l’interessato dovrà richiederlo allo sportello amministrativo distrettuale presentando il verbale di invalidità.
Documenti necessari per la prenotazione: Tessera sanitaria regionale (cartoncino), Tessera sanitaria europea (TEAM).
Normativa
Art. 6 co. 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 – (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99).
Si riceve solo su appuntamento.
