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Esenzione per condizioni di età e reddito, disoccupazione o per altre condizioni socio - economiche

Sportello di Distretto Vicenza Telefono: 0444 754266
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Sportello di Distretto Vicenza
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Sportello di Distretto Sandrigo Telefono: 0444 756529
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2° Piano - Piazza Zanella, 9 - 36066 Sandrigo


Sportello di Distretto Noventa Vicentina Telefono: 0444 755617
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Sportello di Distretto Noventa Vicentina
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Sportello di Distretto Montecchio Maggiore Telefono: 0444 703522
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Sportello di Distretto Montecchio Maggiore
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Sportello di Distretto Longare Telefono: 0444 756911
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Sportello di Distretto Longare
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Mercoledì - dalle 08:30 alle 12:30
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Via Marconi, 24 - 36023 Longare


Sportello di Distretto Costabissara Telefono: 0444 290327
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Sportello di Distretto Costabissara
Lunedì - dalle 08:00 alle 12:30
Martedì - dalle 08:00 alle 12:30
Mercoledì - dalle 08:00 alle 12:30
Giovedì - dalle 08:00 alle 12:30
Venerdì - dalle 08:00 alle 12:30
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Sportello di Distretto Camisano Vicentino Telefono: 0444 612211
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Sportello di Distretto Camisano Vicentino
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Martedì - dalle 08:30 alle 10:30
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Venerdì - dalle 08:30 alle 10:30
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Via E. Negrin, 90 - 36043 Camisano Vicentino


Sportello di Distretto Arzignano Telefono: 0444 475650
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Sportello di Distretto Arzignano
Lunedì - dalle 09:00 alle 13:00
Martedì - dalle 09:00 alle 13:00
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Giovedì - dalle 09:00 alle 13:00
Venerdì - dalle 09:00 alle 13:00
Sabato - chiuso
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Via Kennedy, 2 - 36071 Arzignano

È un’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (pagamento del ticket) per visite e prestazioni specialistiche a favore di cittadini che presentano particolari condizioni socio-economiche.

Fascia di popolazione a cui si rivolge

Possono beneficiare di queste esenzioni:

  1. Cittadini di età inferiore ai sei anni o superiore ai sessantacinque anni, purchè appartenenti ad un nucleo familiare fiscale avente un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore ad Euro 36.151,98 (esenti per reddito ed età, codice di esenzione 7R2)
  2. Cittadini disoccupati e i loro familiari a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare fiscale avente un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore ad Euro 8.263,31 aumentato ad Euro 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico (esenti per disoccupazione, codice di esenzione 7R3). Per maggiori informazioni sulle condizioni di disoccupazione, rivolgersi agli sportelli amministrativi dell’ULSS;
  3. Cittadini di età superiore ai sessantacinque anni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale e i loro familiari a carico (esenti per assegno sociale, codice di esenzione 7R4);
  4. Cittadini di età superiore ai sessanta anni titolari di pensione al minimo e i loro familiari a carico purchè appartenenti ad un nucleo familiare fiscale avente un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore ad Euro 8.263,31 aumentato ad Euro 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico (esenti per pensione al minimo, codice di esenzione 7R5).

Modalità di accesso

Per ottenere l’esenzione sarà necessario che, a momento della compilazione della ricetta, il Medico abbia inserito sulla ricetta il codice di esenzione.

Come funziona

Quando ci si rivolge al Medico per una ricetta, si esibisce il certificato di esenzione che attesta il diritto. In mancanza del certificato cartaceo, il Medico accerta informaticamente il possesso dell’esenzione del paziente nell’applicativo utilizzato per compilare le ricette.  Verificata informaticamente la validità dell’esenzione, il Medico scriverà il codice di esenzione sulla ricetta, che darà diritto ad usufruire dell’esenzione dal pagamento del ticket.

Per maggiori informazioni su come ottenere il certificato di esenzione consulta la sezione dedicata

ATTENZIONE: se la prestazione erogata è prescritta in una ricetta che non riporta alcun codice di esenzione, il relativo ticket deve essere pagato e non sarà possibile successivamente richiedere il rimborso del ticket pagato in quanto il documento/ricetta che non riporta il codice esenzione non può essere modificato.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa si intende per nucleo familiare?
R: Il nucleo familiare è costituito dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai familiari fiscalmente a carico e deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali e non anagrafici.

D: Cosa si intende per familiari a carico?
R: Sono i familiari per i quali spettano le detrazioni per i carichi di famiglia:

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 4.000 fino a 24 anni, non superiore a € 2.840,51 dai 25 anni in poi. Dal compimento dei 30 anni possono essere fiscalmente a carico solo figli disabili ai sensi della legge 104/1992;
  • altri familiari conviventi con reddito non superiore a € 2.840,51;

N.B. I soggetti, pur conviventi, che dispongono di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

D: Cosa si intende per reddito complessivo (rilevabile dai modelli CUD, UNICO, 730, 740, ecc.)?
R: Si considera il reddito lordo complessivo lordo, compreso il reddito prodotto all’estero. Sono da escludere i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione).

D: Cosa si intende per disoccupato?
R: Chi ha perso un precedente lavoro alle dipendenze o autonomo ed è immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con il servizio competente. La condizione di disoccupato deve risultare al momento in cui il cittadino autocertifica la propria condizione per ottenere il certificato 7R3. La medesima condizione deve risultare altresì al momento del rilascio dell’impegnativa da parte del medico.

D: Chi sono i titolari di pensione al minimo?
R: Sono pensionati al minimo coloro che percepiscono pensioni di lavoro per aver versato il numero minimo di contributi previdenziali previsto dalla normativa vigente ovvero pensioni integrate al minimo INPS. L’importo di tale integrazione è stabilito di anno in anno dalla legge.

Normativa

Ex art. 2 comma 15 della L. 549/1995 e succ. modifiche e integrazioni. D.M. 11 dicembre 2009.

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