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Animali pericolosi - autorizzazione al possesso

Per detenere animali pericolosi occorre essere autorizzati.

Si definiscono pericolosi “tutti gli esemplari vivi di mammiferi, rettili, anfibi, insetti, aracnidi, alcune specie ittiche, ecc., ovvero provenienti da riproduzione in cattività, che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta o indiretta effetti (anche temporanei) lesivi e/o invalidanti, anche di ordine psicologico, per l’uomo o che, non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all’uomo”.

Animali pericolosi, distinguiamo:

  • Animali pericolosi ad “azione diretta”: sono gli animali contemplati nell’Allegato A del D.M. 19 aprile 1996, compresi gli aracnidi selvatici (ragni, scorpioni …) di cui all’art. 1 del D.L. 3 luglio 2003; questi animali possono essere detenuti solo da coloro che sono stati autorizzati dal Prefetto (occorre quindi rivolgersi alla Prefettura).
  • Animali che possono essere pericolosi in maniera indiretta (anche per motivi psicologici: stati di paura, di ansia etc.). Il problema si pone soprattutto per i rettili e per gli aracnidi (ragni, scorpioni …), che non rientrano nell’art. 1 del D.L. 3 luglio 2003 (vedi punto 1); in questo caso occorre essere autorizzati dal Sindaco del proprio Comune di residenza.

Per la detenzione (possesso) di animali pericolosi ad azione diretta è necessario rivolgersi alla Prefettura.

Per la detenzione di animali pericolosi in maniera indiretta occorre:

  1. contattare dapprima il Corpo Forestale dello Stato per verificare se l’animale appartiene o meno a una categoria CITES (Corpo Forestale dello Stato, presso il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Vicenza);
  2. contattare poi il Servizio Veterinario di Vicenza per capire se l’animale possa, dato il contesto in cui lo stesso viene detenuto, essere considerato pericoloso o meno.

Nel caso serva l’autorizzazione del Sindaco occorre:

  1. presentare una domanda attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune dove si detiene l’animale.
  2. il SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario
  3. Il Servizio Veterinario effettua le previste verifiche e:
    • in caso di esito favorevole: comunica, attraverso il SUAP il parere favorevole per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune e  registra la Ditta e l’attività nel Sistema Informativo Regionale
    • nel caso alcuni requisiti non siano completamente rispettati: comunica, attraverso il SUAP, le carenze dei requisiti rilevate nel corso del sopralluogo, cui la Ditta deve porre rimedio per ottenere l’autorizzazione e, dopo che la Ditta ha comunicato, attraverso il SUAP, che le carenze rilevate sono state rimosse,  provvede ad effettuare un nuovo sopralluogo di verifica
    • in caso di esito sfavorevole: comunica, attraverso il SUAP, che non può essere conseguita l’autorizzazione richiesta

La domanda di detenzione deve essere presentata entro 10 giorni dalla nascita dell’animale in stato di cattività.

La cessione o il decesso dell’animale devono essere comunicati entro 10 giorni attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune.

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