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Alimentazione animale – riconoscimento e registrazione degli impianti e delle attività che trattano alimenti per animali (mangimifici, essicatoi, depositi, commercializzazione, trasporto)

Il Regolamento (CE) n. 183/2005 stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi.

Il Regolamento si applica alle attività svolte dagli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi della filiera, dalla produzione primaria fino all’immissione dei mangimi sul mercato. Prevede inoltre che tutti gli operatori del settore siano soggetti a registrazione o riconoscimento e stabilisce che nessuna attività possa essere esercitata in assenza del relativo titolo.

Il riconoscimento è richiesto esclusivamente per particolari tipologie di attività, come la produzione di additivi, premiscele o mangimi contenenti additivi sensibili. Tutte le altre attività sono invece soggette a registrazione, ad esempio coltivazione, somministrazione, trasporto, essiccazione, stoccaggio e fabbricazione di mangimi. L’attività può essere intrapresa solo se ha conseguito il riconoscimento.

Definizioni

Ai fini del Regolamento (CE) n. 183/2005 si intende per:

  • Mangime: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.
  • Operatore del settore dei mangimi: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento nell’impresa del settore mangimistico posta sotto il suo controllo.
  • Produzione primaria: la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura, l’allevamento di animali prima della macellazione e la pesca, da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo il raccolto o la cattura, non siano sottoposti ad altre operazioni, fatta eccezione per un semplice trattamento fisico.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Regione del Veneto dedicato all’alimentazione animale.

Per riconoscimento, registrazione o variazioni, le ditte devono presentare una domanda attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune sede dell’impianto. 

Riconoscimento

Le ditte soggette a riconoscimento, ossia quelle che:

  • fabbricano o commercializzano additivi o premiscele per mangimi di cui all’Allegato IV, capo 1 e capo 2, del Regolamento;
    fabbricano mangimi utilizzando gli additivi o le premiscele di cui all’Allegato IV, capo 3, del Regolamento;

devono presentare domanda tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede l’impianto. l SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario. Il Servizio Veterinario:

  1. verifica la completezza della documentazione presentata e qualora risulti incompleta ne chiede, attraverso il SUAP, l’aggiornamento
  2. effettua un sopralluogo di verifica dei requisiti igienico-sanitari (i requisiti sono quelli previsti nell’allegato II del Regolamento che verranno verificati utilizzando la scheda presente nella sezione Modulistica);
  3. in caso di esito favorevole il Servizio Veterinario notifica alla Ditta, attraverso il SUAP, il Decreto di Riconoscimento e registra la Ditta e l’attività nel Sistema Informativo Regionale;
  4. nel caso alcuni requisiti non siano completamente rispettati, il Servizio Veterinario comunica, attraverso il SUAP, le carenze dei requisiti rilevate nel corso del sopralluogo, cui la Ditta deve porre rimedio per ottenere il Riconoscimento e, dopo che la Ditta ha comunicato tramite il SUAP che le carenze rilevate sono state rimosse, provvede a effettuare un nuovo sopralluogo di verifica;
  5. in caso di esito sfavorevole, il Servizio Veterinario comunica, attraverso il SUAP, che non può essere conseguito il riconoscimento richiesto.

Registrazione

Per registrarsi le Ditte devono presentare una domanda attraverso il SUAP del Comune sede dell’impianto. l SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario. Il Servizio Veterinario effettua le previste verifiche e:

  1. in caso di esito favorevole, provvede a registrare la Ditta nel Sistema Informativo Regionale
  2. in caso di carenza dei requisiti, vieta la prosecuzione dell’attività e ordina la rimozione degli eventuali effetti dannosi
  3. in caso l’attività possa essere conformata alla normativa vigente, dispone la sospensione dell’attività e l’adozione delle misure necessarie per l’adeguamento.

La Registrazione della Ditta NON comporta il rilascio di alcun numero.

Le Ditte possono documentare la loro Registrazione esibendo copia della ricevuta rilasciata dal SUAP.

Richiesta del numero di identificazione (Reg. CE n. 767/2009)

Le Ditte registrate hanno la possibilità di richiedere l’attribuzione di un numero di identificazione, come previsto dall’art. 17 del Reg. (CE) n. 767/2009.

La richiesta va fatta solo dalle Ditte che:

  • producono mangimi per conto terzi
  • importano mangimi.

Le Ditte devono presentare una domanda attraverso il SUAP del Comune sede dell’impianto. l SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario. Il Servizio Veterinario:

  1. prende in carico la pratica e attraverso il Sistema Informatico Regionale inoltra la richiesta alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto;
  2. una volta che il competente Ufficio della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto avrà provveduto ad assegnare il numero di identificazione, il Servizio Veterinario lo notificherà alla Ditta interessata attraverso il SUAP.

Comunicazione di variazione di riconoscimento/registrazione

Le variazioni anagrafiche, impiantistiche, produttive o strutturali, le richiesta di revoca del numero di identificazione (art. 17, Reg. (CE) n. 767/2009), le cessazione di attività vanno comunicate attraverso il SUAP del Comune sede dell’impianto.

DocumentoAzioni
Attività diverse dalla produzione primaria di mangimi e attività correlateScarica

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