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Il Consiglio dei Sanitari, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del D.Lgs. n. 502 del 1992, e dell’art. 18 della Legge Regionale Veneta n. 56 del 1994, è organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario.
Fanno parte del consiglio medici, veterinari, operatori sanitari laureati e una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Il Consiglio dei Sanitari fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il Consiglio si esprime sulle attività di assistenza sanitaria.
Il funzionamento del Consiglio dei Sanitari è disciplinato da apposito regolamento elaborato dal Consiglio stesso e adottato dal Direttore Generale, prevedendo la possibilità che il Consiglio elegga al proprio interno un vicepresidente.
Le modalità di composizione, elezione e funzionamento del Consiglio sono quelle stabilite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

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