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Prestazione per il Cittadino - Animali, natura e ambiente
Sottoprodotti di origine animale (SOA)
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Sottoprodotti di origine animale (SOA)

Unità Operative

I Regolamenti (CE) 1069/2009 e (CE) 142/2011 stabiliscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA).

La D.G.R. n. 1530 del 28 agosto 2013, recepisce l’Accordo  tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali che definisce le Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

Gli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento (CE) 1069/2009 dettagliano e suddividono i SOA in tre categorie: 1, 2 e 3,  secondo il  livello di rischio per la salute pubblica e degli animali.

Fascia di popolazione a cui si rivolge

Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) o di prodotti derivati devono essere registrate o riconosciute.

Non devono essere registrate o riconosciute le attività che generano sottoprodotti e che sono già riconosciute o registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004.

Modalità di accesso

Registrazione

La registrazione è prevista per le attività elencate nel punto A) (primo riquadro) della Tabella 1 allegata.

Per registrarsi le Ditte devono presentare una domanda attraverso il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune sede dell’impianto.

ll SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario.

Il Servizio Veterinario:

  • verifica la congruità e la completezza della documentazione presentata;
  • inoltra la richiesta di registrazione alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto – la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto assegna alla Ditta un numero ufficiale di identificazione e la inserisce nell’elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I.);
  • provvede a registrare la Ditta nel Sistema Informativo Regionale;
  • notifica alla Ditta, attraverso il SUAP, il numero ufficiale di identificazione.

Riconoscimento

Il riconoscimento è previsto per le attività elencate nel punto B) (secondo riquadro) della Tabella 1 allegata.

Per ottenere il Riconoscimento le Ditte devono presentare una domanda attraverso il SUAP (Sportello Unico attività Produttive) del Comune sede dell’impianto.

l SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario.

Il Servizio Veterinario:

  • verifica la completezza della documentazione presentata e qualora risulti incompleta ne chiede, attraverso il SUAP, l’integrazione;
  • effettua un sopralluogo di verifica dei requisiti igienico-sanitari (i requisiti, a seconda dell’attività,  sono quelli previsti negli allegati del Regolamento (CE) 142/2011).

In caso di esito favorevole:

  1. inoltra la pratica alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto, che provvede a rilasciare il Decreto di Riconoscimento
  2. notifica alla Ditta, attraverso il SUAP, il Decreto di Riconoscimento
  3. registra la Ditta nel Sistema Informativo Regionale

Nel caso alcuni requisiti non siano completamente rispettati:

  1. comunica attraverso il SUAP le prescrizioni a cui la Ditta deve ottemperare per ottenere il Riconoscimento
  2. la Ditta, quando tutti i requisiti sono stati messi a punto, comunica attraverso il SUAP che le non conformità rilevate sono state risolte, dopo di che il Servizio Veterinario provvederà ad effettuare un nuovo sopralluogo di verifica

In caso di esito sfavorevole:

  1. comunica attraverso il SUAP che l’attività non può conseguire il Riconoscimento richiesto

L’attività può essere intrapresa solo se è stato conseguito il riconoscimento.

Comunicazione per acquisizione automezzo/contenitore adibiti al trasporto di SOA o prodotti derivati

Gli automezzi/contenitori adibiti al trasporto devono essere comunicati attraverso il SUAP del Comune sede dell’impianto della Ditta.

l SUAP trasmette la comunicazione al Servizio Veterinario.

Il Servizio Veterinario:

  1. verifica la congruità e la completezza della documentazione presentata
  2. provvede a registrare la Comunicazione dell’automezzo/contenitore nel Sistema Informativo Regionale
  3. comunica alla Ditta, attraverso il SUAP, le caratteristiche e le indicazioni che devono essere riportate sulla targhetta inamovibile identificativa dell’automezzo/contenitore e sulla targa di colore nero, giallo o verde, a seconda del SOA o prodotto derivato trasportato, che devono essere apposte sugli automezzi/contenitori utilizzati.

Comunicazione di variazione di Riconoscimento/Registrazione

Le variazioni anagrafiche, impiantistiche, produttive o strutturali, le richieste di revoca registrazione/riconoscimento, le cessazione di attività, vanno comunicate attraverso il SUAP del Comune sede dell’impianto.

Recapiti e punti di erogazione

Elenco dei recapiti e punti di erogazioni afferenti a questa prestazione.

Orario:
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il pomeriggio su appuntamento
Telefono:
0444 475673
0444 475671

Emailprotocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it Posta Elettronica Certificata (PEC)

Orario:
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il pomeriggio su appuntamento.
Telefono:
0444 202101
0444 202127

Emailprotocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it Posta Elettronica Certificata (PEC)

Allegati

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