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Regole sull'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale ottenuti dal latte (siero di latte e altri sottoprodotti del latte)
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Regole sull’utilizzo dei sottoprodotti di origine animale ottenuti dal latte (siero di latte e altri sottoprodotti del latte)

Unità Operative

A norma del Regolamento (CE) 1069/2009 i sottoprodotti di origine animale ottenuti dal latte (di seguito “Prodotti”) devono essere sottoposti, presso un impianto di trasformazione, riconosciuto ai sensi dell’art. 24 dello stesso Regolamento, ad un trattamento di sterilizzazione o UHT o HTST, secondo le indicazioni dell’allegato X, capo II sezione 4, parte I del Reg. (UE) 142/2011.

In deroga, il Regolamento (UE) 142/2011 allegato X, capo II, sezione 4, parte II, ammette l’utilizzo, per l’alimentazione animale, di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, ai quali si applica la definizione di materiale di categoria 3, che non sono stati trasformati in conformità con il disposto dell’allegato X, capo II, sezione 4, parte I, del Reg. (UE) 142/2011.

Fascia di popolazione a cui si rivolge

Impianti di produzione (caseifici) e allevamenti.

Modalità di accesso

Le condizioni per cui i “Prodotti”, specificati nella tabella in allegato in fondo alla pagina, possono essere direttamente destinati all’alimentazione animale sono:

  • per gli impianti di produzione (caseifici)
    • lo stabilimento di origine (caseificio) deve garantire la tracciabilità
    • è prevista una specifica procedura per la gestione dei “prodotti” nel piano di autocontrollo
    • gli stabilimenti (caseifici) che intendono inviare questi SOA all’alimentazione animale devono essere “censiti” (Comunicazione all’Asl che detiene elenco dei produttori – Allegato 1 + Allegato 1.A)
    • lo stabilimento (caseificio) deve essere registrato ai sensi dell’art. 9 Reg. (CE) 183/2005 (link alla scheda: “Alimentazione animale – riconoscimento e registrazione degli impianti e delle attività che trattano alimenti per animali (mangimifici, essiccatoi, depositi, commercializzazione, trasporto) – Distretto Est e Distretto Ovest”)
    • non si applica al latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati utilizzati nell’azienda di origine (caseifici aziendali);
    • fanghi da centrifuga o da separatore, risultanti dalla lavorazione del latte, devono essere sottoposti ad un trattamento termico ad una temperatura minima di 70°C per 60’ o temperatura minima di 80°C per 30’;
    • devono essere conservati, a seconda del SOA, in un’area dedicata o cella frigorifera;
    • solo i prodotti di Tipologia 1 possono essere conferiti direttamente ad un mangimificio o immagazzinati in un impianto di transito autorizzato (Reg. CE 1069/2009);
    • i Prodotti di tipologia 2 e 3 devono essere conferiti direttamente dall’impianto (caseificio) all’allevamento autorizzato all’impiego (possono essere utilizzate le cisterne trasporto latte alimentare);
    • durante il trasporto verso un allevamento utilizzatore, possono essere miscelati solo i prodotti di quegli impianti che sono stati autorizzati al conferimento a tale allevamento;
    • lo stabilimento deve tenere il registro delle spedizioni (la registrazione va fatta entro 72 ore dalla spedizione) e copia del documento commerciale deve essere conservata per 2 anni
  • per gli allevamenti
    • gli allevamenti che ricevono direttamente dallo stabilimento (caseificio) i “Prodotti” devono chiedere il Nulla Osta (Allegato 4) al Servizio Veterinario, che lo rilascia previo sopralluogo;
    • il titolare deve comunicare ogni variazione intervenuta;
    • gli allevamenti che intendono utilizzare i “Prodotti” di Tipologia 2 e 3 devono:
      • essere nella Provincia sede dello stabilimento o in Provincia confinante;
      • disporre di un adeguato sistema di conservazione e utilizzo dei “Prodotti”
      • destinare tali “Prodotti” esclusivamente agli animali dell’allevamento
    • il titolare deve garantire la tracciabilità dei “Prodotti”;
    • il titolare deve tenere le registrazioni relative al ricevimento dei “Prodotti” – le registrazioni devono essere fatte entro 72 ore dal ricevimento – devono essere conservati i documenti di trasporto per almeno 2 anni;
    • se l’allevamento utilizza “Prodotti” di Tipologia 3, gli animali allevati, sensibili all’afta epizootica devono:
      • essere inviati direttamente verso un macello nazionale
      • ad un’altra azienda, dalla quale vanno solo verso un macello nazionale
      • ad un’altra azienda che non utilizza i “Prodotti” di Tipologia 3, che, trascorsi 21 gg., li invia direttamente ad un macello nazionale

Riassumendo:

Gli Impianti di Produzione (caseifici), devono:

  1. essere Censiti (Allegato 1 + Allegato 1.A)
  2. essere Registrati (Allegato 2 + Allegato 3)
  3. garantire la tracciabilità dei “Prodotti”

Gli Allevamenti, devono:

  1. chiedere e ottenere il Nulla Osta (Allegato 4)
  2. garantire la tracciabilità dei “Prodotti”

Normativa

Reg. (CE) 21-10-2009 n. 1069/2009

Reg. (CE) 25-2-2011 n. 142/2011

Nota del Ministero della Salute prot. 30657 del 26/09/2011

Recapiti e punti di erogazione

Elenco dei recapiti e punti di erogazioni afferenti a questa prestazione.

Orario:
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il pomeriggio su appuntamento
Telefono:
0444 475673
0444 475671

Emailprotocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it Posta Elettronica Certificata (PEC)

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