Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Prestazione per il Cittadino - Prestazione per l'impresa - Gestire il personale - Lavorare
Certificato medico di idoneità al lavoro per minori - mansioni dell'industria e dell'artigianato manifatturiero, soggette a sorveglianza sanitaria
/
/
Certificato medico di idoneità al lavoro per minori – mansioni dell’industria e dell’artigianato manifatturiero, soggette a sorveglianza sanitaria

L’art. 42 del Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013 (il cosiddetto “decreto del fare”) ha soppresso l’obbligo di numerose certificazioni sanitarie. Un estratto dell’articolo si trova a fondo pagina nella sezione Allegati.

Tra queste, anche la visita per l’idoneità dei minorenni da avviare ad attività lavorativa, che fino a tale data veniva effettuata presso gli ambulatori del Servizio Sanitario Nazionale (ambulatorio SPISAL e ambulatori di Medicina Pubblica dei Distretti Socio-Sanitari), è stata abrogata.

Rimane a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di far sottoporre a visita medica e a successiva sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente Aziendale i minori da adibire a lavorazioni per le quali la Valutazione dei Rischi (art. 28 del D. Lgs. 81/08) abbia evidenziato rischi per la salute.

Data l’ampia gamma di divieti che la L. 977/67 e successive integrazioni hanno stabilito per il lavoro minorile, questa ultima possibilità si limiterà ai lavori con esposizione a rumore, ad agenti chimici irritanti e pochi altri.

Allegati

Clicca sul nome del file per il download dell’allegato.
Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Estratto di interesse della norma - Art. 42 - Soppressione certificazioni sanitarie (11.4 KB)


I contenuti sono stati utili?

Clicca sulle faccine per votare!

Torna in alto

AVVISO AGLI UTENTI

Sciopero Nazionale

La sigla sindacale SNAMI ha comunicato la proclamazione di uno sciopero nazionale “dei medici di medicina generale” per l’intera giornata del 5 novembre 2025.
Verranno comunque garantite le prestazioni indispensabili di assistenza primaria e di continuità assistenziale come definite dalla vigente normativa di riferimento.