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Prestazione per il Cittadino - Animali, natura e ambiente
Attività di commercio, di allevamento, di addestramento, di toelettatura e di pensione, di animali da compagnia e di animali esotici
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Attività di commercio, di allevamento, di addestramento, di toelettatura e di pensione, di animali da compagnia e di animali esotici

Unità Operative

Per iniziare un’attività di commercio di animali da compagnia (o in seguito a modifiche impiantistico/strutturali dell’impianto, subentro, cambio di ragione sociale, cessazione di attività) occorre presentare una domanda attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune dove si trova l’impianto (punto vendita/attività commerciale/allevamento).

Cosa si intende per:

animale da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento;

animali esotici: tutte le specie facenti parte della Fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio Nazionale.

Modalità di accesso

Attività:

canile, pensione, negozio di vendita, toelettatura e impianto di addestramento per cani, gatti, furetti e altri animali da compagnia convenzionali, esclusi gli animali selvatici

negozio di vendita  o impianto di allevamento per il commercio di animali esotici (animali da compagnia non convenzionali)

Per attivare una di queste attività occorre:

  1. presentare una domanda attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune dove si trova l’impianto;
  2. il SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario;
  3. Il Servizio Veterinario effettua le previste verifiche e:

in caso di esito favorevole:

  1. comunica, attraverso il SUAP il parere favorevole per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune (solo per le toelettature, trasmette, attraverso il SUAP il previsto Nulla Osta)
  2. registra la Ditta e l’attività nel Sistema Informativo Regionale

nel caso alcuni requisiti non siano completamente rispettati:

  1. comunica, attraverso il SUAP, le carenze dei requisiti rilevate nel corso del sopralluogo, cui la Ditta deve porre rimedio per ottenere l’autorizzazione
  2. dopo che la Ditta ha comunicato, attraverso il SUAP, che le carenze rilevate sono state rimosse,  provvede ad effettuare un nuovo sopralluogo di verifica

in caso di esito sfavorevole:

  1. comunica, attraverso il SUAP, che non può essere conseguita l’autorizzazione richiesta

Requisiti dell’impianto, delle attrezzature e gestionali

Canile – Pensione per cani – Allevamento

  1. L’impianto deve essere in aperta campagna e lontano dalle abitazioni. I canili con più di 20 cani devono distare 20 mt. dai confini di proprietà e 150 mt. dai nuclei abitati (zone A, B, C).
  2. L’area occupata dall’impianto deve essere completamente recintata
  3. L’impianto deve essere dotato di:
    1. struttura di raccolta e stoccaggio delle deiezioni;
    2. allacciamento alla rete fognaria comunale o ad un idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue;
    3. illuminazione artificiale per ispezionare gli animali
    4. riscaldamento centralizzato o con possibilità di attivarlo nei singoli box (lampada infrarossi) – temperatura ricoveri 10-15°C;
    5. box infermeria con capacità di ricovero del 5% del numero dei cani massimo previsto, a conveniente distanza dagli altri box, con pareti e porte completamente chiuse – pavimento, pareti e porte devono essere facilmente lavabili e disinfettabili – scarico singolo a sifone e non in comunicazione con quello degli altri box;
    6. una o più zone per il movimento dei cani;
    7. ambiente attrezzato per il lavaggio e disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
    8. sistema di lavaggio e disinfezione, anche con acqua calda, dei singoli box;
    9. ambiente per il deposito dei mangimi e per la preparazione dei pasti;
    10. ambiente ad uso amministrativo;
    11. servizio igienico funzionalmente collegato all’impianto e, se previsti, devono essere rispettati i requisiti dei luoghi di lavoro di cui all’allegato IV del D.Lgs. n. 81/08;
    12. impianto frigorifero o di congelamento delle carcasse degli animali, di capacità adeguata;
    13. box singoli e/o multipli, costituti da un settore riposo e un parchetto esterno, con le seguenti caratteristiche:
      1. settore di riposo che consenta al cane di ripararsi dagli agenti atmosferici  e/o ritirarsi in qualsiasi momento – con parete laterale continua e tettoia – con possibilità di accesso del personale incaricato
        1. fornito di cuccia o giaciglio,  in materiale non deperibile, lavabile e disinfettabile, sopraelevati dal pavimento
        2. ciotola per il cibo in acciaio inox
        3. abbeveratoio
        4. chiusura di sicurezza, tra settore riposo e parchetto esterno, in modo che la persona addetta possa accedere all’occorrenza al settore riposo o al parchetto esterno
      2. parchetto esterno – può essere singolo per box o per più box.  Deve avere una tettoia di protezione anche parziale, con possibilità di accesso del personale incaricato.  Deve essere separato dai box contigui, avere pareti in continuo o con rete metallica fissata sul pavimento o su cordolo perimetrale in muratura. Deve essere previsto un sistema di protezioni visive tra un box e l’altro. – l’altezza delle pareti o della rete deve essere di almeno 2 mt.
      3. pavimentazione in materiale antiscivoloso, facilmente lavabile e disinfettabile
      4. pareti lisce, lavabili e disinfettabili
      5. pozzetto sifonato per scarico acque nere
      6. dimensioni minime:
        1. Peso del cane – meno di 10 kg:
          1. superficie minima del pavimento del box coperto / cane: 1 mq
          2. superficie minima adiacente al box per il movimento del cane: fino a 3 cani 1,5 mq per ciascun cane; oltre 3 cani 1 mq per ciascun cane.
        2. Peso del cane – da 11 kg a 30 kg:
          1. superficie minima del pavimento del box coperto / cane: 1,5 mq
          2. superficie minima adiacente al box per il movimento del cane: fino a 3 cani 2 mq per ciascun cane; oltre 3 cani 1,5 mq per ciascun cane.
        3. Peso del cane – più di 30 kg:
          1. superficie minima del pavimento del box coperto / cane: 2 mq
          2. superficie minima adiacente al box per il movimento del cane: fino a 3 cani 2,5 mq per ciascun cane; oltre 3 cani 2 mq per ciascun cane.
  4. Chiunque intende esercitare l’attività di canile, pensione, allevamento, a scopo di commercio, deve:
    1. possedere un adeguato percorso formativo (certificato)
    2. predisporre un manuale di buone prassi di gestione dell’attività, in cui, tra l’altro, includere anche il documento di accettazione del veterinario di riferimento per l’eventuale assistenza medica
    3. disporre di un registro di carico e scarico da tenere costantemente aggiornato in modo da consentire la tracciabilità dei cani detenuti/allevati

Impianti di vendita di animali da compagnia

  1. Locale o reparto di vendita:
    1. di dimensioni proporzionate all’attività svolta
    2. le pareti devono essere lisce, facilmente lavabili e disinfettabili sino a 2 mt. d’altezza
    3. i pavimenti devono essere lisci, facilmente lavabili e disinfettabili
    4. è consigliato lo sguscio di raccordo tra pareti e pavimenti
  2. Servizio igienico funzionalmente collegato ai locali dell’attività
  3. Apparecchiature – attrezzature – altro:
    1. area dedicata alla conservazione dei mangimi e alla preparazione dei pasti;
    2. gabbie singole o multiple di dimensioni idonee (tabella allegata);
    3. box e gabbie dedicate all’efficace isolamento, all’occorrenza, di animali malati;
    4. per le apparecchiature elettriche utilizzate per gli animali è richiesta la dichiarazione di conformità;
    5. devono essere disponibili attrezzature e materiali per la pulizia e la disinfezione dell’impianto e delle attrezzature utilizzate per gli animali;
    6. devono essere disponibili contenitori per la raccolta dei rifiuti;
    7. occorre possedere un adeguato percorso formativo certificato;
    8. occorre predisporre un manuale di buone prassi di gestione dell’attività svolta, in cui si specifichi tra l’altro:
      1. il nominativo del veterinario di riferimento per l’eventuale assistenza medica (documento di accettazione);
      2. tempi e modalità di esposizione e controllo degli animali, in particolare nei momenti di chiusura dell’impianto;
      3. periodi di sgambettamento;
      4. periodi di riposo con oscuramento delle fonti luminose;
      5. sistema di allontanamento delle deiezioni;
      6. modalità di smaltimento delle spoglie degli animali morti
      7. è previsto un registro di carico/scarico degli animali (allegato)
  4. Per gli animali esotici, in aggiunta ai punti precedenti
    1. adottare sistemi di mantenimento degli animali che rispondano alle esigenze igieniche, etologiche, alimentari, di arricchimento ambientale e di sicurezza,  a seconda delle specie trattate – al riguardo si consigliano le linee guida elaborate dalla SIVAE (allegato)
    2. è bene informare la clientela sulle modalità di mantenimento degli animali acquistati attraverso schede/linee guida appropriate

Toelettatura

  1. Sala d’attesa (se presente):
    1. le pareti devono essere lisce, lavabili e impermeabili sino a 2 mt. d’altezza;
    2. i pavimenti devono essere lisci, lavabili e impermeabili;
    3. è consigliato lo sguscio di raccordo tra pareti e pavimenti;
  2. Sala lavaggio – toelettatura:
    1. le pareti devono essere lisce, lavabili e impermeabili sino a 2 mt. d’altezza;
    2. i pavimenti devono essere lisci, lavabili e impermeabili;
    3. è consigliato lo sguscio di raccordo tra pareti e pavimenti;
    4. è consigliata una piletta sifonata a pavimento  per le operazioni lavaggio e disinfezione;
    5. deve essere dotata di almeno un lavandino ed una vasca, di idoneo materiale, serviti di acqua calda e fredda.
  3. Servizio igienico:
    1. servizio igienico funzionalmente collegato all’impianto e, se previsti, devono essere rispettati i requisiti dei luoghi di lavoro di cui all’allegato IV del D.Lgs. n. 81/08;
  4. Apparecchiature – attrezzature – altro:
    1. per le apparecchiature elettriche utilizzate per gli animali è richiesta la dichiarazione di conformità
    2. devono essere disponibili attrezzature e materiali per la pulizia e la disinfezione dell’impianto e delle attrezzature utilizzate per le operazioni di toelettatura
    3. devono essere disponibili contenitori per la raccolta dei rifiuti
    4. occorre possedere un adeguato percorso formativo certificato
    5. occorre predisporre un manuale di buone prassi di gestione dell’attività

Campo di addestramento

  1. area recintata – la recinzione deve avere un’altezza di 2 mt.
  2. obbligo di raccolta e di smaltimento delle deiezioni
  3. punto di abbeverata
  4. attrezzatura idonea al tipo di addestramento praticato
  5. apposizione di cartellonistica per segnalare le modalità di accesso al campo
  6. bagno chimico
  7. manuale buone prassi
  8. adeguato percorso formativo certificato dell’addestratore

Tabella dimensioni gabbie negli impianti di vendita di cani-gatti.

Costo

In base al tariffario regionale.

Normativa

Accordo 6 febbraio 2003
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 06 febbraio 2007
“Linee guida per una regolamentazione uniforme dell’Igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto. Completamento del recepimento dell’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.”

Recapiti e punti di erogazione

Elenco dei recapiti e punti di erogazioni afferenti a questa prestazione.

Orario:
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il pomeriggio su appuntamento
Telefono:
0444 475673
0444 475671

Emailprotocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it Posta Elettronica Certificata (PEC)

Orario:
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il pomeriggio su appuntamento.
Telefono:
0444 202101
0444 202127

Emailprotocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it Posta Elettronica Certificata (PEC)

Allegati

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