Scheda prestazione
Cosa succede in caso di mancata disdetta - Distretto Est e Distretto Ovest
In carico a: Contabilità e Bilancio, Ufficio Recupero Crediti
Descrizione
Gli utenti che non comunicano entro il termine di almeno 48 ore lavorative dall'appuntamento la disdetta di visite ed esami già prenotati sono tenuti a pagare una sanzione che corrisponde alla tariffa della prestazione, prevista dal Catalogo Veneto Prescrivibile, anche se esenti a qualunque titolo.
Il pagamento deve essere effettuato entro i 60 giorni dalla mancata disdetta:
- ai Cup cassa aziendali negli orari di apertura (in questa pagina sono disponibili, nella sezione "Recapiti e punti di erogazione", tutti i Cup Cassa aziendali)
- tramite il servizio online iCup (soltanto per le prestazioni prenotate nel Distretto Est)
- tramite bonifico bancario utilizzando l'IBAN dell'Area Sanitaria del proprio Distretto di appartenenza (Vicenza per il Distretto Est e Arzignano per il Distretto Ovest), indicando nell'oggetto nome, cognome, data di nascita dell'utente, tipo di visita o prestazione e data dell'appuntamento
Trascorsi i 60 giorni, in caso di mancato pagamento, si procederà al recupero coattivo del credito con l'invio al domicilio della sanzione e l'aggravio delle spese postali e della pratica.
Contestazione del pagamento
É possibile contestare la richiesta di pagamento per mancata disdetta solo nel caso in cui non sia stato possibile disdire per un caso fortuito documentabile (ad esempio, in caso di malattia, sarà necessario produrre certificato medico).
Per effettuare la contestazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Recupero Crediti e presentare un'autocertificazione scritta (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) in cui si espongono le proprie motivazioni.
All'autocertificazione vanno allegati sempre la documentazione comprovante l'impedimento e copia del documento di identità del dichiarante.
Possono compilare l'autocertificazione:
- il diretto interessato
- coniuge, figlio o parente fino al 3° grado per conto della persona che si trovi in una situazione di impedimento temporaneo
- un genitore esercente la potestà, un tutore dell'incapace o un amministratore di sostegno
- un pubblico ufficiale, nel caso in cui il diretto interessato sia impossibilitato a firmare
Normativa
Legge Regionale n. 30 del 2016; dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Recapiti
Ufficio Recupero Crediti - sede di Valdagno
via Galileo Galilei 3 - 36078 Valdagno
Telefono: 0445 42-3251 dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Fax: 0444 931181
Allegati
Spese Economali, Casse e Recupero Crediti
- Delibera 348 del 17/2/2021: "Approvazione nuovo Regolamento aziendale per il recupero dei crediti" (PDF, 585 kB)
- Delibera 217 del 3/2/2021: "Approvazione del Regolamento aziendale per la gestione delle spese con l’utilizzo dei fondi economali" (PDF, 1 MB)
- Delibera 1690 del 6/11/2019: "Regolamento aziendale per la disciplina dei controlli sulle autocertificazioni di esenzione status-reddito e per l'applicazione delle sanzioni amministrative" (PDF, 477 kB)
- Delibera 90 del 16/01/2019: "Regolamento aziendale di organizzazione dei punti di incasso" (PDF, 2 MB)
Ultimo aggiornamento: 18/02/2021 12:16:43